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Ordinanza — n. 38730/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38730/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated specific articles of the Special Surveillance Law regarding the adequacy of the preventive measure. The court ruled that the appeal contained only factual grievances and motivation defects, which are not permissible grounds for a review limited to legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 591 and Art. 606, para. 3 of the Code of Criminal Procedure; Appeals to the Supreme Court based solely on factual complaints or defects in the reasoning of the lower court are inadmissible when the appeal is restricted to legal violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grievances appeal defects in reasoning special surveillance law legal violation limitation minaccia per la sicurezza pubblica ragione di polizia tutela dell'interesse pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 591 of the Code of Criminal Procedure
Art. 606, para. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 4 of D.Lgs. n. 159/2011
Art. 6 of D.Lgs. n. 159/2011
Art. 8 of D.Lgs. n. 159/2011
Art. 10 of D.Lgs. n. 159/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASSO LUIGI nato a CAMPANA il 05/02/1971 avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in sede con il quale veniva applicata a Luigi Tasso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenendo detta misura pienamente adeguata a contenere la pericolosità sociale del ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Francesco Nicoletti, deducendo come motivi di censura la violazione di legge, relativamente agli artt. 4, 6, 8 e 10 del D. Lgs. n. 159 del 2011, e il conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e deducenti in concreto meri vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente