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Ordinanza — n. 38729/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of merits court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the rule of continued offenses, arguing a violation of law regarding Article 81 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal relied solely on factual grievances and repeated arguments already properly examined by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 591, 606 comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on mere factual complaints or reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints repetition of merits continued offenses Article 81 Penal Code Court of Cassation procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Salvatore Lamanna al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA SALVATORE nato a NAPOLI il 11/06/1986 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Salvatore Lamanna al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso la violazione di legge in relazione all'art.81 cod. pen. con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente,