Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38728/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38728/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALTABIANO FABIO SALVATORE nato a MILANO il 23/04/1976 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Fabio Salvatore Caltabiano al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38728/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della querela penale recidiva nell'infrazione permesso di promuovere un procedimento penale revisione della sentenza penale criminalità persistente impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Fabio Salvatore Caltabiano al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALTABIANO FABIO SALVATORE nato a MILANO il 23/04/1976 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Fabio Salvatore Caltabiano al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come motivi di ricorso l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. con conseguente vizio di motivazione; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente