Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Milan court's order regarding the continuation of crimes and recalculation of the total sentence, arguing a violation of Article 81 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal consisted solely of factual complaints and negations of the lower court's reasoning, which are not permitted grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on mere factual complaints or negations of the lower court's reasoning, as these do not constitute a violation of law.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIE DRINEL CUI 02G8FXN nato il 16/06/1986 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito dell'istanza presentata da Ilie Drinel al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato contìnuato ex artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti di reato per i quali il ricorrente era stato condannato e rideterminava la pena complessiva. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. Con memoria depositata digitalmente il 2/8/2022, il difensore del Drinel - avv.
Previtali, la cui nomina risulta revocata con atto del 26/1/2021, in atti - ha ribadito le ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e connotati da un profilo meramente confutativo rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden