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Ordinanza — n. 38726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASPATELLI NICOLA nato a ALTAMURA il 17/05/1992 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza avanzata da Nicola Raspatelli diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare e/o la semilibertà, rilevando il Tribunale l'insussistenza dei presupposti per concedere tali misure, a causa della pericolosità sociale manifestata nel corso degli arresti domiciliari, commettendo in tale condizione reati in materia di sostanze stupefacenti. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando la violazione di legge in relazione agli art. 47, 47 ter e 48 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza avanzata da Nicola Raspatelli diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare e/o la semilibertà, rilevando il Tribunale l'insussistenza dei presupposti per concedere tali misure, a causa della pericolosità sociale manifestata nel corso degli arresti domiciliari, commettendo in tale condizione reati in materia di sostanze stupefacenti. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando la violazione di legge in relazione agli art. 47, 47 ter e 48 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute revisione delle prestazioni d'invalidità revoca della sospensione condizionale inesigibile malgrado lesioni salute miglioramento dello stato medico impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASPATELLI NICOLA nato a ALTAMURA il 17/05/1992 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza avanzata da Nicola Raspatelli diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare e/o la semilibertà, rilevando il Tribunale l'insussistenza dei presupposti per concedere tali misure, a causa della pericolosità sociale manifestata nel corso degli arresti domiciliari, commettendo in tale condizione reati in materia di sostanze stupefacenti. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando la violazione di legge in relazione agli art. 47, 47 ter e 48 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente