Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and repetition of merits court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on the lack of motivation and logical inconsistency, which were already fully examined by the lower court. The appellant argued that the trial judge failed to provide sufficient reasoning regarding the European Convention on Human Rights compensation, but the court found the existing motivation coherent and logically sound. Consequently, the appeal was rejected as it reproduced arguments previously dismissed without presenting new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance, provided the appellant fails to present new arguments or a necessary analysis of the reasoning underlying the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOV GJORGI nato il 27/09/1979 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da Angelov Gjorgi avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva negato al detenuto il riconoscimento dell'indennizzo per equivalente per violazione dell'art. 3 CEDU, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 24/09/2020. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la mancanza e/o manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con coerenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Gli asseriti vizi della motivazione rappresentano inoltre motivi manifestamente infondati, poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione risulta esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme alla esauriente disanima dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside