Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal argumentation under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's rejection of a parole permission request, arguing violations of Article 30 of the Prison Law. The Court ruled that the appeal consisted solely of factual grievances without the necessary legal critique required for admissibility under the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based merely on factual complaints rather than a necessary critique of the legal arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale dì sorveglianza dì Perugia respingeva iI reclamo proposto da Marcello Verdiani avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva negato al detenuto il riconoscimento del permesso di cui all'art. 30 0.P., ritenendo il Tribunale che nel caso di specie difettasse il requisito dell'eccezionalità della concessione. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 30 O.P. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente