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Ordinanza — n. 38723/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Vincenzo Maraviglia against the Naples supervision court's refusal of probation was declared inadmissible. The court found the sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning, was not permitted under the Code of Criminal Procedure because it failed to critically analyze the lower court's arguments. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded since the original decision contained sufficient logical coherence and evidence review.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the court of cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, specifically when the appellant fails to provide a necessary critical analysis of the arguments underlying the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of substantive criticism code of criminal procedure defect of reasoning probation measure refusal verosimiglianza della persecuzione aiuto all'evasione di detenuti capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAVIGLIA VINCENZO nato a NAPOLI il 12/08/1976 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto l'istanza di Vincenzo Maraviglia diretta alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo l'insussistenza dei presupposti necessari per concedere siffatta misura. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, con unico motivo dì ricorso, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il motivo è altresì manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente