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Ordinanza — n. 38722/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38722/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO GIULIO nato a CROTONE il 29/06/1974 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino con il quale veniva rigettata l'istanza avanzata da Giulio Giglio diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare e/o semilibertà, rilevando il Tribunale l'attuale e qualificata pericolosità sociale del detenuto, nonché una negativa condotta carceraria, per avere commesso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. durante la carcerazione sofferta dal 28/1/2015 al 2/5/2016.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 38722/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino con il quale veniva rigettata l'istanza avanzata da Giulio Giglio diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare e/o semilibertà, rilevando il Tribunale l'attuale e qualificata pericolosità sociale del detenuto, nonché una negativa condotta carceraria, per avere commesso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. durante la carcerazione sofferta dal 28/1/2015 al 2/5/2016.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali soppressione dell'aiuto sociale allontanamento malgrado rischio di persecuzione messa in pericolo dell'ordine costituzionale nozione di misure restrittive attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO GIULIO nato a CROTONE il 29/06/1974 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino con il quale veniva rigettata l'istanza avanzata da Giulio Giglio diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare e/o semilibertà, rilevando il Tribunale l'attuale e qualificata pericolosità sociale del detenuto, nonché una negativa condotta carceraria, per avere commesso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. durante la carcerazione sofferta dal 28/1/2015 al 2/5/2016.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47, 47 ter e 50 0.P., e degli artt. 27 e 110 Cost., e difetto o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

I motivi sono altresì manifestamente infondati perché afferenti ad asseriti difetti di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi