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Ordinanza — n. 38721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded lack of reasoning claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had revoked a probation measure due to the defendant's social unfitness and recidivism risk, but the defense argued the reasoning was illogical. The Court found the reasoning present in the lower court's order was coherent and fully addressed the evidence, rendering the appeal's complaint manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal based on a manifest lack of reasoning is inadmissible if the contested decision demonstrates existing, logical, and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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lack of reasoning inadmissibility manifestly unfounded probation revocation social unfitness recidivism risk Cassation appeal domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASMI LEONARD nato il 05/12/1976 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva la proposta di revoca, nei confronti di Leonard Kasmi, della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, rilevando il Tribunale l'inidoneità della suddetta misura a garantire le esigenze di difesa sociale e a prevenire il rischio di recidiva del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, come unico motivo di ricorso, la mancanza o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati in quanto afferenti ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente