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Ordinanza — n. 38720/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38720/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCO GAETANO nato a ROMA il 06/02/1969 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Gaetano Lasco, rilevando il Tribunale che il Lasco si era reso autore di un reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Laura Maggiulli, deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38720/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Laura Maggiulli, deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio.

Parole chiave

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notificazione scritta notificazione tardiva avviso di pignoramento difetto di sottoscrizione permesso di promuovere un procedimento penale tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Laura Maggiulli, deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCO GAETANO nato a ROMA il 06/02/1969 avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Gaetano Lasco, rilevando il Tribunale che il Lasco si era reso autore di un reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Laura Maggiulli, deducendo violazione di legge relativamente all'art. 666 cod. proc. pen., per non essere stata effettuata alcuna notifica all'interessato, né della fissazione dell'udienza originaria né di quella di rinvio.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti del giudizio: invero, l'avviso dell'udienza rinviata al 31/1/2022 risulta essere stato notificato a mani del Lasco in data 11/1/2022, come da relata di notifica dei Carabinieri della stazione di Settecamini - Guidonia Montecelio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente