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Ordinanza — n. 38716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as the prisoner already obtained the desired visual contact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest in challenging the supervision judge's order. The prisoner had already successfully obtained the requested visual contact with four adults in a previous ruling, which was the sole objective of his current request. Since the desired outcome was already achieved, the court found no valid ground for further litigation under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 591, 606 comma 3 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible for lack of interest when the applicant has already obtained the specific result sought in the contested decision.

Parole chiave

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lack of interest appeal supervision judge order visual contact prisoners repeated request outcome cassation inadmissibility perdita dell'interesse degno di protezione ritiro dell'istanza giudiziaria interesse attuale e pratico

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, 69 comma 6 O.P.
Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNOZZI DOMENICO nato a NAPOLI il 20/03/1959 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il provvedimento in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarava non luogo a deliberare in ordine al reclamo proposto da Domenico Pagnozzi al fine di effettuare colloqui visivi con quattro persone adulte, evidenziando che una richiesta identica a quella in esame era già stata accolta positivamente con precedente ordinanza. Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 bis, 69, comma 6, O.P. e 666, comma 2, cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., per carenza dì interesse all'impugnazione. Invero, il Pagnozzì ha già conseguito il risultato avuto di mira nella sua istanza, e tale affermazione non è stata oggetto di censura nel ricorso in esame. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente