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Ordinanza — n. 38715/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant, Dario Sciacca, personally submitted the petition without a qualified defense lawyer. Under the new law introduced by Legislative Decree 103/2017, criminal appeals must be signed by a lawyer registered on the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense lawyer requirement special register of lawyers de plano dismissal procedural defect court costs award requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 03/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato--awise-a-14e p-aftP, udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Dario Sciacca , è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data dicembre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giu