Court dismisses appeal as inadmissible because the convicted person failed to use a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Russo inadmissible de plano. Russo personally submitted the petition against the Lecce supervision court's order, arguing for personal representation. The court ruled that since the 2017 legislative reform, convicted persons must be represented by a qualified defense attorney to avoid inadmissibility, rendering Russo's direct filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be signed by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DANIELE nato a TARANTO il 19/07/1975 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEpa-rtí; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Daniele Russo, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 30 novembre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugn