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Ordinanza — n. 38713/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed without the mandatory signature of a qualified defense attorney. The appellant, Mirko Vella, attempted to submit the appeal personally, arguing for the right to represent himself, but the law now requires such acts to be signed by a special bar member. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the associated legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by a qualified defense attorney; personal filing without such a signature renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement personal appeal prohibition special bar membership de plano rejection legal costs imposition procedural reform 2017 ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA MIRKO nato a PORTOFERRAIO il 25/07/1993 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdeit-e-~ise- alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Mirko Vella, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Livorno. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Si tratta, inoltre, di dichiarazione di impugnazione, senza motivi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno