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Ordinanza — n. 38712/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's lawyer was not registered on the special barroll required for filing appeals. The court held that the lack of registration rendered the appellant a subject without standing to initiate the proceedings. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1; Art. 591, comma 1 lett. a); Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed by a lawyer not inscribed on the special barroll is inadmissible de plano due to lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing special barroll inadmissible de plano criminal appeal unqualified lawyer difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Segue all'inammissibilità, ai sensi« dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi« dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHELARDINI GABRIELE nato a LIVORNO il 03/01/1971 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE dì LIVORNO dat-e-a-~ise-a-~i; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi« dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugn