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Ordinanza — n. 38711/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal against prison exchange decision reclassified as claim under Art. 35-bis, transferred to Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court reclassified the appellant's appeal as a formal claim under Article 35-bis of the Prison Order rather than a generic objection. The appellant argued that the prison official's decision regarding a prisoner exchange violated his subjective rights within his social group. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Surveillance in Milan for proper adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis ord. pen.; Art. 35 ord. pen.: A decision concerning the exchange of goods between prisoners of the same social group constitutes a specific claim under Article 35-bis, not a generic objection, and must be transmitted to the Tribunal of Surveillance for review.

Parole chiave

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prison exchange rights social group status Article 35-bis Tribunal of Surveillance prisoner subjective rights atto sessuale con un detenuto favoreggiamento violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis ord. pen.
Art. 35 ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso -a-l-lc ;arti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Antonio Alkzzese, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 11 gennaio 2021 dal magistrato di sorveglianza di Milano. Rilevato che il provvedimento impugnato riguarda la pretesa lesione di una posizione soggettiva del detenuto qualificabile come diritto allo scambio di beni tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, e dunque non è qualificabile come decisione di reclamo generico, bensì come decisione su reclamo ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, il Collegio ritiene che l'impugnazione debba essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso, il 9 giugno 202