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Ordinanza — n. 38710/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special court roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defending lawyer was not registered on the special roll of the Court of Cassation. The procedural outcome relied on Articles 613 and 591 of the Code of Criminal Procedure to establish the lack of legal standing. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if the lawyer proposing it is not registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal unregistered lawyer special court roll de plano dismissal legal standing allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.
art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTONE GIUSEPPE nato a MARCIANISE il 09/05/1961 avverso il decreto del 15/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da so_ggetto privo di leggimazione, ocrs kx erit Pur (YyíLttv rn2vv1Z,P1 ir-q-rb p.4 /Kr 1A- orto r ir" 15, Gek Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno