Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Lorusso inadmissible de plano. Lorusso, a convicted individual, attempted to file the appeal personally without engaging a defense attorney, contrary to the new procedural rules introduced by Law 103/2017. The court ruled that such appeals must be signed by a qualified defense attorney to avoid automatic inadmissibility, resulting in the dismissal of the request and an order for Lorusso to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ALESSANDRO nato a BARI il 30/08/1971 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato-twviso--a-He-peftit udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; kM4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Alessandro Lorusso, è stata impugnata la pronunciata in data 8 novembre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giug