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Ordinanza — n. 38707/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38707/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant, Antonio Abruzzese, personally submitted the petition without a registered defense lawyer. Under the new law introduced in 2017, criminal appeals must be signed by a lawyer from the special register to avoid rejection. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: Criminal appeals must be signed by a registered defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition registered defense lawyer requirement special register of lawyers de plano rejection procedural costs award Cassazione Ordinanza ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdate-awise-a-I4e-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

b Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Antonio Abruzzese, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 21 settembre 2020 dal magistrato di sorveglianza di Milano. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugn