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Ordinanza — n. 38706/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant, Antonio Abruzzese, personally submitted the petition without a qualified defense lawyer. Under the new law introduced in 2017, criminal appeals must be signed by a lawyer registered on the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that the procedural requirement was not met and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense lawyer requirement special register of the court de plano dismissal procedural standing rules disobbedienza alla decisione dell'autorità facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 18/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdate-ev-viso -alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Antonio Abruzzese, è aL~t stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 18 rettratu 2020 dal gagistrato di sorveglianza di Milano. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giug