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Ordinanza — n. 38705/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38705/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MICA SEBASTIANO nato a TORTORICI il 27/03/1970 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Uu0' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Sebastiano Conti Mica avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti legali applicazione del regime differenziato; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'ordinanza dato contezza dei dati investigativi significativi del pericolo di contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Uu0' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Sebastiano Conti Mica avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti legali applicazione del regime differenziato; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'ordinanza dato contezza dei dati investigativi significativi del pericolo di contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione criminalità persistente procedimento penale pendente proroga della carcerazione espulsione regime penitenziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MICA SEBASTIANO nato a TORTORICI il 27/03/1970 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Uu0' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Sebastiano Conti Mica avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti legali applicazione del regime differenziato; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'ordinanza dato contezza dei dati investigativi significativi del pericolo di contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022