Italian Court dismisses appeal against probation revocation, ruling prior revocation does not bar new alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a previous revocation of alternative measures within the last three years should have precluded a new request for probation or home detention. The court rejected this claim, citing established case law that prior revocations do not automatically bar future applications and noting that the constitutional challenge had already been dismissed by the Constitutional Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater ord. pen.; The revocation of an alternative measure within the preceding three-year period does not constitute an absolute bar to obtaining a new alternative measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILAHI TARIK nato il 23/06/1994 avverso il decreto del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da Tarik Filahi, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 58- quater ord. pen. sul rilievo che la precedente, nel triennio, revoca di misura alternativa era stata disposta nel corso di distinto rapporto esecutivo, poi interamente espiato; inoltre si prospetta l'incostituzionalità della norma ove interpretata nel senso che la revoca di misura alternativa nel triennio precedente determini obbligatoriamente preclusione a ottenere nuova misura alternativa; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto vi è consolidato orientamento in senso contrario (Sez.1, n. 14860 del 19.2.2020, Grassano, Rv. 279123) e la questione di costituzionalità proposta è stata già ritenuta non fondata (Corte costituzionale n. 173/2021); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugn