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Ordinanza — n. 38703/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38703/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38703/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SARIO DAVIDE nato a BRINDISI il 02/09/1998 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Uv'' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo di Davide De Sano avverso l'ordinanza, pronunciata in data 7 maggio 2021, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 23 luglio 2020 al 23 gennaio 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione essendo stato valorizzato, negativamente, un poco significativo rilievo disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo l'ordinanza evidenziato che il rilievo disciplinare è stato sanzionato e che, nell'occasione, il detenuto non aveva manifestato la provenienza del bene detenuto senza autorizzazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Uv'' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo di Davide De Sano avverso l'ordinanza, pronunciata in data 7 maggio 2021, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 23 luglio 2020 al 23 gennaio 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione essendo stato valorizzato, negativamente, un poco significativo rilievo disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo l'ordinanza evidenziato che il rilievo disciplinare è stato sanzionato e che, nell'occasione, il detenuto non aveva manifestato la provenienza del bene detenuto senza autorizzazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione disciplinare licenziamento per motivi economici annullamento del licenziamento licenziamento del pubblico dipendente distacco di lavoratori trasferimento disciplinare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SARIO DAVIDE nato a BRINDISI il 02/09/1998 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Uv'' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo di Davide De Sano avverso l'ordinanza, pronunciata in data 7 maggio 2021, del magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 23 luglio 2020 al 23 gennaio 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione essendo stato valorizzato, negativamente, un poco significativo rilievo disciplinare; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo l'ordinanza evidenziato che il rilievo disciplinare è stato sanzionato e che, nell'occasione, il detenuto non aveva manifestato la provenienza del bene detenuto senza autorizzazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno