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Ordinanza — n. 38702/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38702/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38702/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES OSVALDO nato a SIRACUSA il 02/10/1976 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 1,A11 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Osvaldo Lopes, di concessione di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 16- nonies legge n. 82/1991 in relazione al giudizio sul ravvedimento che non aveva considerata la piena collaborazione avviata dopo aver interrotto i legami criminali; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza ha evidenziato come, allo stato, la scelta collaborativa non sia accompagnata da una effettiva maturazione della consapevolezza di quanto commesso, presupposto del ravvedimento, con conseguente inidoneità, allo stato, del richiesto permesso al fine di raggiungere l'obiettivo rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 1,A11 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Osvaldo Lopes, di concessione di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 16- nonies legge n. 82/1991 in relazione al giudizio sul ravvedimento che non aveva considerata la piena collaborazione avviata dopo aver interrotto i legami criminali; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza ha evidenziato come, allo stato, la scelta collaborativa non sia accompagnata da una effettiva maturazione della consapevolezza di quanto commesso, presupposto del ravvedimento, con conseguente inidoneità, allo stato, del richiesto permesso al fine di raggiungere l'obiettivo rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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correità partecipazione al reato favoreggiamento cooperazione giudiziaria in materia penale scemata imputabilità complicità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES OSVALDO nato a SIRACUSA il 02/10/1976 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 1,A11 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Osvaldo Lopes, di concessione di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 16- nonies legge n. 82/1991 in relazione al giudizio sul ravvedimento che non aveva considerata la piena collaborazione avviata dopo aver interrotto i legami criminali; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza ha evidenziato come, allo stato, la scelta collaborativa non sia accompagnata da una effettiva maturazione della consapevolezza di quanto commesso, presupposto del ravvedimento, con conseguente inidoneità, allo stato, del richiesto permesso al fine di raggiungere l'obiettivo rieducativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 20