Ordinanza — n. 38701/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO PAOLO nato a PALERMO il 03/07/1982 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 febbraio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva dichiarato Paolo Castrofilippo colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, divo n. 159/11, commesso il 2 dicembre 2019anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna precisazione della censura proposta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, divo n. 159/11, commesso il 2 dicembre 2019anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna precisazione della censura proposta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTROFILIPPO PAOLO nato a PALERMO il 03/07/1982 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4 febbraio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva dichiarato Paolo Castrofilippo colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, divo n. 159/11, commesso il 2 dicembre 2019anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna precisazione della censura proposta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022