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Ordinanza — n. 38699/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses home detention request for voluntary homicide offender citing consolidated legal precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of home detention for the appellant. The appellant argued that his age exempted him from the ban on home detention due to his conviction for voluntary homicide. The court rejected this, relying on established case law that the statutory list of disqualifying crimes operates in strict formalism without exceptions for elderly offenders.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, Art. 47-ter comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354; The statutory catalogue of crimes precluding home detention operates in strict formalism, excluding any possibility of derogation based on the offender's age or other mitigating factors.

Parole chiave

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home detention ban voluntary homicide statutory formalism elderly offenders penal code 1975 inadmissible appeal Cassazione Roma esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis ord. pen.
Art. 47-ter comma 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1541 del 28/11/2017, Paliani
47-ter, comma 1, della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddetta disposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati nella sua mera formalità di elencazione di reati, escludendo la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe" (Sez. 1, n. 1541 del 28/11/2017, Paliani, Rv.
Corte costituzionale n. 50/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRONE CARLO nato a TORTONA il 18/05/1941 avverso l'ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; k\,\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da Carlo Garrone, nato il 18 maggio 1941 e con fine pena allo stato al 4 febbraio 2028, di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione di legge in relazione alla ritenuta preclusione del Garrone al benefico in ragione del titolo di reato (omicidio volontario), che il<ribunale ha ritenuto ostativo, per effetto della norma di cui all'art. 4-bis ord. pen., al beneficio; ritenuto che il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto vi è orientamento consolidato nel senso che "Il condannato per uno dei delitti "ostativi, indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quanto il catalogo dei divieti fissati dall'art. 47-ter, comma 1, della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddetta disposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati nella sua mera formalità di elencazione di reati, escludendo la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe" (Sez. 1, n. 1541 del 28/11/2017, Paliani, Rv. 271986) e la relativa questione di costituzionalità è già stata vagliata (Corte costituzionale n. 50/2020); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 g