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Ordinanza — n. 38698/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38698/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTO FABIO nato a MAZARA DEL VALLO il 31/07/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato Fabio Esposto colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso il 2 novembre 2014, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; rilevato che la difesa della parte civile ha depositato memoria, ma solo in data 3 giugno 2022, e quindi tardivamente, di tal che di essa non se ne può tener conto; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto non attua alcun confronto con le ragioni poste a giustificazione della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 424 cod. pen; Ordinanza — n. 38698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 424 cod. pen. commesso il 2 novembre 2014, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; rilevato che la difesa della parte civile ha depositato memoria, ma solo in data 3 giugno 2022, e quindi tardivamente, di tal che di essa non se ne può tener conto; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto non attua alcun confronto con le ragioni poste a giustificazione della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione tardiva prove tardive circostanza attenuante ritardo ingiustificato dell'azione penale opposizione tardiva eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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art. 424 cod. pen
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato Fabio Esposto colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTO FABIO nato a MAZARA DEL VALLO il 31/07/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato Fabio Esposto colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen. commesso il 2 novembre 2014, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; rilevato che la difesa della parte civile ha depositato memoria, ma solo in data 3 giugno 2022, e quindi tardivamente, di tal che di essa non se ne può tener conto; ritenuto che il motivo di ricorso è generico, in quanto non attua alcun confronto con le ragioni poste a giustificazione della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno