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Ordinanza — n. 38694/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming illegal life sentence commutation due to constitutional validity of life imprisonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by rejecting a request to commute a life sentence to thirty years, claiming this violated the law. The court rejected this argument because the constitutionality of the life imprisonment penalty has already been recognized within the entire legal system.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; Art. 60 c.p.p.: The request to challenge the constitutionality of the life imprisonment penalty is inadmissible when the constitutionality of such penalty has already been recognized in the overall legal system.

Parole chiave

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life imprisonment commutation constitutional validity of penalty inadmissible appeal Italian criminal procedure court costs and fine recidiva nell'infrazione remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost.
Art. 60 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/06/1953 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da Salvatore Piccirillo, avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione di pena illegale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo nella pena di anni trenta di reclusione; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, essendo già stata riconosciuta la costituzionalità, nel complessivo sistema ordinamentale vigente, della pena dell'ergastolo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2