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Ordinanza — n. 38693/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38693/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38693/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE SALVATORE nato a TARANTO il 21/05/1986 avverso l'ordinanza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Salvatore De Pace, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione, risultando accertato che i reati erano stati commessi nel medesimo contesto ambientale collegato all'occupazione lavorativa del reo; ritenuto che il motivo di ricorso propone argomento di merito che l'ordinanza impugnata ha già valutato, ritenendo che la significativa distanza cronologica tra i reati (quattro anni) fosse univoco indicatore di distinte deliberazioni criminose; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Salvatore De Pace, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione, risultando accertato che i reati erano stati commessi nel medesimo contesto ambientale collegato all'occupazione lavorativa del reo; ritenuto che il motivo di ricorso propone argomento di merito che l'ordinanza impugnata ha già valutato, ritenendo che la significativa distanza cronologica tra i reati (quattro anni) fosse univoco indicatore di distinte deliberazioni criminose; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato concorso materiale di reati correità atto preparatorio punibile permesso di promuovere un procedimento penale delitto contro l'ambiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PACE SALVATORE nato a TARANTO il 21/05/1986 avverso l'ordinanza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Salvatore De Pace, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione, risultando accertato che i reati erano stati commessi nel medesimo contesto ambientale collegato all'occupazione lavorativa del reo; ritenuto che il motivo di ricorso propone argomento di merito che l'ordinanza impugnata ha già valutato, ritenendo che la significativa distanza cronologica tra i reati (quattro anni) fosse univoco indicatore di distinte deliberazioni criminose; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 202