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Ordinanza — n. 38691/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding motivation and recidiva admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the defendant's absence and improperly applied recidiva rules. The court rejected these claims, noting the second judge already evaluated the sleeping hypothesis and that recidiva arguments were inadmissible as they concerned a point not devolved to the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it raises substantive issues already decided by the second instance or concerns points not devolved to that court, and when the lower court's reasoning on subjective elements and fact gravity is sufficient.

Parole chiave

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lack of motivation appeal recidiva admissibility second instance deviation subjective element assessment inadmissible appeal court costs and fine substantive merit review reato di coazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITTI NICOLA nato a BARI il 29/03/1970 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; AP7

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRfTTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Nicola Nitti colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 28 novembre 2013, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione sia del giudizio di colpevolezza - con riguardo alla giustificazione della mancata risposta ai carabinieri intervenuti per controllare la presenza presso l'abitazione - sia dell'applicazione della recidiva, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il primo motivo ha contenuto di merito, in quanto ripropone argomento, relativo all'ipotesi che l'imputato stesse dormendo, che il secondo giudice ha valutato e ritenuto non fondato sul rilievo che i carabinieri aveva compiuto più accessi ed avevano, ogni volta, suonato più volte; rilevato che il motivo sulla recidiva non è consentito, trattandosi di punto della decisione non devoluto al giudizio del secondo giudice; rilevato, infine, che il secondo motivo è di merito, a fronte della sentenza che ha motivato l'esclusione dell'esimente in ragione del profilo soggettivo dell'imputato, che rileva, trattandosi di violazione di misura di prevenzione personale, anche sulla gravità del fatto; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il