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Ordinanza — n. 38690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI LUIGI nato a SAN SEVERO il 08/07/1953 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 ottobre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva dichiarato Luigi Russi colpevole del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. in danno di Michele Florio, commesso il 15 dicembre 2019, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione; rilevato che il ricorso, redatto personalmente dall'imputato, deduce motivi generici - quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio - e non consentiti - quanto alla recidiva non impugnata con l'atto di appello -; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 575 cod. pen. in danno di Michele Florio, commesso il 15 dicembre 2019, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione; rilevato che il ricorso, redatto personalmente dall'imputato, deduce motivi generici - quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio - e non consentiti - quanto alla recidiva non impugnata con l'atto di appello -; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame delle censure formali allegazioni insufficientemente motivate rispetto dei requisiti formali difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto formale di procedura
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI LUIGI nato a SAN SEVERO il 08/07/1953 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 ottobre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva dichiarato Luigi Russi colpevole del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. in danno di Michele Florio, commesso il 15 dicembre 2019, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione; rilevato che il ricorso, redatto personalmente dall'imputato, deduce motivi generici - quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio - e non consentiti - quanto alla recidiva non impugnata con l'atto di appello -; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 20