Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification and merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for an explosive offense, arguing the legal qualification was wrong and generic mitigating circumstances were denied without proper reasoning. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the lower courts correctly identified the lethal nature of the explosive and properly denied mitigation based on the crime's gravity and the appellant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically regarding the legal qualification of the crime and the denial of generic mitigating circumstances based on the severity of the offense and prior record.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI VINCENZO nato a NAPOLI il 07/03/1983 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27 settembre 2018, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Vincenzo Di Napoli colpevole del reato di cui all'art. 10 legge n. 497/1974 commesso il 21 marzo 2015, condannandolo alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 5.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del reato integrante la fattispecie di cui all'art.678 cod. pen., e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici del merito accertato, tramite verifica tecnica, la natura micidiale dell'esplosivo sequestrato, e dunque la ricorrenza della più grave fattispecie delittuosa contestata; rilevato che il secondo motivo ripropone argomenti di merito per esprimere il dissenso dalla decisione del secondo giudice che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche sul rilievo della gravità del fatto e dei plurimi precedenti penali; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giug