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Ordinanza — n. 38688/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the defendant's argument on habitual conduct was a matter of merits, not procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mariano Sannino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sannino argued that the lower court failed to properly address the habitual nature of his conduct because one victim was his cousin. The court ruled that this issue concerns the substantive evaluation of facts and sentencing, which falls outside the scope of a cassation review limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court cannot examine matters of fact or the substantive assessment of habitual conduct, as such issues belong exclusively to the jurisdiction of the trial and appellate courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility habitual conduct merits review criminal procedure mancata prova di parzialità partecipazione al reato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO MARIANO nato a POZZUOLI il 31/03/1987 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 settembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Mariano Sannino colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 4 settembre 2020, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla abitualità della condotta, in quanto non sarebbe stato considerato che uno dei pregiudicati frequentati era cugino dell'imputato; ritenuto che il motivo deduce un dato già esaminato dalla sentenza impugnata e rimane in una prospettiva di merito, non consentita nel presente giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno