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Ordinanza — n. 38687/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38687/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 novembre 2019, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato Angelo Cartaffa colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 novembre 2017, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, privo di motivazione sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che il motivo è reiterativo di quanto già dedotto con l'atto di appello ed esaminato dal secondo giudice che ha rilevato come il provvedimento amministrativo avesse giustificato l'esistenza dei presupposti dell'ordine di rimpatrio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38687/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 novembre 2017, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, privo di motivazione sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che il motivo è reiterativo di quanto già dedotto con l'atto di appello ed esaminato dal secondo giudice che ha rilevato come il provvedimento amministrativo avesse giustificato l'esistenza dei presupposti dell'ordine di rimpatrio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ragione di polizia minaccia per la sicurezza pubblica provvedimento semplice e adeguato reati contro la pubblica autorità misura meno grave misura di sicurezza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAFFA ANGELO nato a CATANZARO il 18/11/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 novembre 2019, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato Angelo Cartaffa colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 novembre 2017, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, privo di motivazione sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che il motivo è reiterativo di quanto già dedotto con l'atto di appello ed esaminato dal secondo giudice che ha rilevato come il provvedimento amministrativo avesse giustificato l'esistenza dei presupposti dell'ordine di rimpatrio; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022