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Ordinanza — n. 38686/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38686/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGISTRO VITO nato a TRIGGIANO il 02/02/1996 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 10 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato Vito Magistro colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 12 gennaio 2020, condannandolo alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale, che ha rilevato che l'imputato non aveva compiuto alcuna condotta idonea a ridurre le conseguenze dannose dei reati ed ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ei in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale, che ha rilevato che l'imputato non aveva compiuto alcuna condotta idonea a ridurre le conseguenze dannose dei reati ed ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ei in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno obbligo di ridurre il danno restituzione e risarcimento peggioramento di uno stato anteriore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGISTRO VITO nato a TRIGGIANO il 02/02/1996 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 10 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva dichiarato Vito Magistro colpevole dei reati di lesioni personali e porto illegale di arma comune da sparo, commessi il 12 gennaio 2020, condannandolo alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto che il motivo propone argomenti di merito già valutati dalla Corte territoriale, che ha rilevato che l'imputato non aveva compiuto alcuna condotta idonea a ridurre le conseguenze dannose dei reati ed ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ei in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno