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Ordinanza — n. 38685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFANE AHMED nato il 11/05/1978 avverso la sentenza del 07/12/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; • Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Ahmed Affane colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-bis e 5-ter, d.lvo n, 286/1998, commesso il 10 settembre 2020, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione del legge in relazione al giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, essendo stato documentato che l'imputato, coniugato con cittadina italiana, non poteva essere espulso, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non viene indicata la posizione processale del documento asseritamente prodotto né viene indicata l'effettiva convivenza dell'imputato, persona senza fissa dimora, con la coniuge italiana; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "numerosi precedenti penali"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5-bis e 5-ter, d.lvo n, 286/1998, commesso il 10 settembre 2020, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione del legge in relazione al giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, essendo stato documentato che l'imputato, coniugato con cittadina italiana, non poteva essere espulso, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non viene indicata la posizione processale del documento asseritamente prodotto né viene indicata l'effettiva convivenza dell'imputato, persona senza fissa dimora, con la coniuge italiana; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "numerosi precedenti penali"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partenza del coniuge espulsione di familiari matrimonio fittizio divieto di espulsione dei cittadini allontanamento legittimo espatrio illegale insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFANE AHMED nato il 11/05/1978 avverso la sentenza del 07/12/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

• Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Ahmed Affane colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-bis e 5-ter, d.lvo n, 286/1998, commesso il 10 settembre 2020, condannandolo alla pena di C 10.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione del legge in relazione al giudizio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, essendo stato documentato che l'imputato, coniugato con cittadina italiana, non poteva essere espulso, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo è generico, in quanto non viene indicata la posizione processale del documento asseritamente prodotto né viene indicata l'effettiva convivenza dell'imputato, persona senza fissa dimora, con la coniuge italiana; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "numerosi precedenti penali"; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022, Il consigliere estensore Il r síden