Ordinanza — n. 38684/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO VINCENZO nato a CATANIA il 25/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Ferro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altra misura alternativa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla inidoneità delle misure richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio fondato sulle pendenze relative a reati commessi di recente, dati significativi di una prognosi di inidoneità delle misure richieste; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Ferro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altra misura alternativa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla inidoneità delle misure richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio fondato sulle pendenze relative a reati commessi di recente, dati significativi di una prognosi di inidoneità delle misure richieste; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO VINCENZO nato a CATANIA il 25/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Ferro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altra misura alternativa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla inidoneità delle misure richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio fondato sulle pendenze relative a reati commessi di recente, dati significativi di una prognosi di inidoneità delle misure richieste; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 202