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Ordinanza — n. 38684/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38684/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO VINCENZO nato a CATANIA il 25/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Ferro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altra misura alternativa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla inidoneità delle misure richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio fondato sulle pendenze relative a reati commessi di recente, dati significativi di una prognosi di inidoneità delle misure richieste; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Ferro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altra misura alternativa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla inidoneità delle misure richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio fondato sulle pendenze relative a reati commessi di recente, dati significativi di una prognosi di inidoneità delle misure richieste; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa provvedimento sanitario d'integrazione ricollocamento in un istituto restituzione dell'assistenza sociale integrazione insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO VINCENZO nato a CATANIA il 25/07/1984 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Ferro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di altra misura alternativa; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla inidoneità delle misure richieste a conseguire l'obiettivo rieducativo; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio fondato sulle pendenze relative a reati commessi di recente, dati significativi di una prognosi di inidoneità delle misure richieste; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 202