Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of procedural request for specific legal exemptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the first-instance judgment lacked motivation regarding the knife's intent and failed to apply the exemption of particular triviality. However, the defense had not requested these specific legal exemptions during the trial, making the lack of discussion on them procedurally non-justifiable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the party failed to raise the specific legal issue or request the corresponding exemption during the trial proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANELLO ANGELO nato a PAOLA il 11/09/1967 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Angelo Chianello colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 29 marzo 2018, condannandolo alla pena di C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato: - con il primo motivo, difetto di motivazione dell'accertamento relativo alla tipologia del coltello detenuto, risultando solo le dimensioni di esso, alla destinazione all'offesa alla persona, dato smentito dal contesto nel quale era stato rinvenuto, e all'assenza di giustificato motivo; - con il secondo motivo, ha denunciato la violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente del fatto di particolare tenuità; - con il terzo motivo, difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo propone argomenti di merito, già valutati dal primo giudice che ha rilevato che l'imputato aveva portato con sé, fuori dall'abitazione, un coltello, senza giustificare in alcun modo la condotta; rilevato che la difesa, nel giudizio, non aveva chiesto l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. né delle attenuanti generiche, e dunque non è deducibile la carenza motivazionale su tali punti della decisione, che, peraltro, ha evidenziato l'intensità del dolo, desumibile dalle precedenti condanne per fatti analoghi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il