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Ordinanza — n. 38680/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 8 luglio 2021, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato El Habíb Daanoune colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967 e art. 648 cod. pen. commesso sino al 31 dicembre 2020, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, atteso che l'arma era senza caricatore e l'imputato aveva da subito assunto atteggiamento collaborativo; ritenuto che il motivo propone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice che ha specificamente motivato, sia con riguardo alle precedenti condanne che alla maggiore capacità a delinquere rivelata dal reato, l'applicazione della recidiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 38680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 7 I. n. 895/1967 e art. 648 cod. pen. commesso sino al 31 dicembre 2020, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, atteso che l'arma era senza caricatore e l'imputato aveva da subito assunto atteggiamento collaborativo; ritenuto che il motivo propone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice che ha specificamente motivato, sia con riguardo alle precedenti condanne che alla maggiore capacità a delinquere rivelata dal reato, l'applicazione della recidiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi parità delle armi contrabbando di guerra attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
895/1967 e art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 8 luglio 2021, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato El Habíb Daanoune colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967 e art. 648 cod. pen. commesso sino al 31 dicembre 2020, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, atteso che l'arma era senza caricatore e l'imputato aveva da subito assunto atteggiamento collaborativo; ritenuto che il motivo propone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice che ha specificamente motivato, sia con riguardo alle precedenti condanne che alla maggiore capacità a delinquere rivelata dal reato, l'applicazione della recidiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno