Ordinanza — n. 38679/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO UMBERTO nato a ROSARNO il 17/12/1937 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Umberto Bellocco avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio relativo alla sussistenza dei presupposti per la proroga del regime differenziato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il provvedimento impugnato dato conto della sussistenza di elementi che comprovano il pericolo che il detenuto possa riprendere i contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Umberto Bellocco avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio relativo alla sussistenza dei presupposti per la proroga del regime differenziato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il provvedimento impugnato dato conto della sussistenza di elementi che comprovano il pericolo che il detenuto possa riprendere i contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO UMBERTO nato a ROSARNO il 17/12/1937 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Umberto Bellocco avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio relativo alla sussistenza dei presupposti per la proroga del regime differenziato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato avendo il provvedimento impugnato dato conto della sussistenza di elementi che comprovano il pericolo che il detenuto possa riprendere i contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022