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Ordinanza — n. 38677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARNATALE MARIO nato a NAPOLI il 27/11/1976 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la sospensione condizionale applicata a Mario Farnatale con sentenza 17 dicembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 168 cod. pen. in quanto la successiva condanna non aveva riguardato delitto della stessa specie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale "Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura" (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018 El Bouheli Rv. 273383); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 38677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 168 cod. pen. in quanto la successiva condanna non aveva riguardato delitto della stessa specie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale "Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura" (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018 El Bouheli Rv. 273383); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale pene condizionali liberazione condizionale remissione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARNATALE MARIO nato a NAPOLI il 27/11/1976 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la sospensione condizionale applicata a Mario Farnatale con sentenza 17 dicembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 168 cod. pen. in quanto la successiva condanna non aveva riguardato delitto della stessa specie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale "Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura" (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018 El Bouheli Rv. 273383); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2