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Ordinanza — n. 38676/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because alleged common criminal project concerns merits, not procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Romano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Romano argued that the homogeneity of his crimes proved a common criminal project regarding counterfeiting, which should have been considered for executive recognition. The court rejected this as a substantive merit issue already evaluated, noting his long criminal record distinguished his general propensity from a specific joint decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An argument challenging the recognition of a common criminal project based on the homogeneity of offenses is inadmissible if it pertains to the substantive merits of the case rather than procedural grounds.

Parole chiave

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common criminal project recognition in executivis inadmissibility of appeal substantive merit procedural grounds reati seriali concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/03/1971 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; (A( Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giuseppe Romano, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato che non era stato considerato che l'omogeneità dei reati rendeva evidente l'esistenza di un comune progetto criminoso avente ad oggetto la consumazione di reati di contraffazione; ritenuto che si tratta di argomento attinente al merito, già valutato dall'ordinanza come significativo, tenuto conto dell'ampio arco temporale e della pluralità dei precedenti a carico, di una generale propensione alla consumazione di determinata specie di reati, che è dato oggettivamente distinto dalla comune deliberazione di specifici reati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2