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Ordinanza — n. 38675/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific argument regarding detention conditions contrary to human dignity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Musacchia inadmissible due to a generic lack of specific motivation. The appellant argued that detention periods in Agrigento and Augusta violated human dignity, but failed to address the specific reasons given by the lower court in its October 2021 order. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the reasoning provided by the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specific motivation generic appeal grounds detention human dignity procedural inadmissibility Cassazione ordinanza regime penitenziario personale carcerario diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSACCHIA CARMELO nato a SAN GIOVANNI GEMINI il 06/02/1975 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto solo parzialmente il reclamo di Carmelo Musacchia avente ad oggetto il risarcimento da detenzione contraria al senso di umanità; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio che aveva escluso che i periodi di detenzione sofferti nelle carceri di Agrigento ed Augusta fossero contrari al senso di umanità; ritenuto che il motivo è proposto è generico, in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022