Ordinanza — n. 38669/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA TOMMASO nato a SIDERNO il 14/12/1959 /)(,1102p avverso l'ordinanza dele27-12M. del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 18 giugno 2020 il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da COSTA Tommaso avverso: - Provvedimenti Disciplinari/Materia Lavoro (art. 69, co. 6, 0.P.) - Reclamo avverso rapporto disciplinare redatto in data 16.03.2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 18 giugno 2020 il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da COSTA Tommaso avverso: - Provvedimenti Disciplinari/Materia Lavoro (art. 69, co. 6, 0.P.) - Reclamo avverso rapporto disciplinare redatto in data 16.03.2020.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA TOMMASO nato a SIDERNO il 14/12/1959 /)(,1102p avverso l'ordinanza dele27-12M. del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 18 giugno 2020 il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da COSTA Tommaso avverso: - Provvedimenti Disciplinari/Materia Lavoro (art. 69, co. 6, 0.P.) - Reclamo avverso rapporto disciplinare redatto in data 16.03.2020.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione COSTA Tommaso con atto personale 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr side