Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38668/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party after the 2017 law took effect. The lower court had previously rejected the request as a mere repetition of a decided issue, but the primary ground for this cassation appeal was the failure to comply with the mandatory requirement for a special defense lawyer's signature. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by the convicted party after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense lawyer inscribed on the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mandatory defense counsel special register requirement de plano dismissal Law 103/2017 motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritardo ingiustificato dell'azione penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITO ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 27/07/1973 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa l'11 novembre 2021 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da DE VITO Antonio con la quale veniva rappresentata la erronea computazione dei periodi di pena da espiare nel provvedimento di cumulo emesso in data 9.03.2021. In motivazione, il Tribunale precisa che l'istanza costituisce mera riproposizione di istanza già decisa in sede di esecuzione del medesimo Tribunale in data 18.05.2021/ rzA, 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione DE VITO Antonio con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr i