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Ordinanza — n. 38667/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for employing undocumented workers due to manifestly unfounded and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Edik Mustafa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for employing undocumented workers, arguing contradictions and errors in applying procedural and substantive laws. The court rejected these claims as mere repetitions of grievances already adequately addressed in the appealed judgment, finding them manifestly unfounded and generic.

Regesto Legislator

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Art. 192, co. 2; Art. 533, col. 1; Art. 131bis cod. pen; Art. 616 cod. proc. pen: Appeals based on the mere repetition of grievances already examined and rejected in the contested decision are inadmissible for being manifestly unfounded and generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds repetition of grievances undocumented workers labor law violation court costs and fine violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 192, co. 2 c.p.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - EDIK Mustafa deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, co.
Art. 533, col. 1 c.p.p.
Art. 131bis c.p.
In ultimo, la Corte esclude l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 131bis cod. pen
In ultimo, la Corte esclude l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDIK MUSTAFA nato il 12/08/1977 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8.09.2020 nei confronti di EDIK Mustafa, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 22, co. 12, D. Lgs n. 268/1998 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 6.670,00 di multa, con pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali del grado.

In motivazione, la Corte sottolinea che, in punto di elemento oggettivo l'art. 22, co. 12, D. Lgs n. 268/1998 richiede unicamente che i lavoratori stranieri privi di permesso siano "occupati" dal datore di lavoro e "alle sue dipendenze", senza nulla specificare su forme e modalità dell'assunzione e dello svolgimento dell'attività lavorativa. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, la Corte rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, è onere del datore di lavoro verificare il possesso di permesso di soggiorno da parte di coloro che intende occupare e che l'omesso controllo consente di riconoscere in capo all'imputato l'elemento soggettivo doloso, quantomeno nella forma del dolo eventuale.

In ultimo, la Corte esclude l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. perché, non creduta l'ipotesi della prestazione lavorativa occasionale dei dipendenti, non ritiene che l'offesa possa considerarsi tenue o esiguo il danno procurato dal reato al bene giuridico tutelato dalla norma.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - EDIK Mustafa deducendo come motivo di ricorso mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, co. 2, e art. 533, col, cod. proc. pen e dell'art. 131bis cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P