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Ordinanza — n. 38666/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO ROBERTO nato a MILANO il 07/08/1973 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; ì udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 11 14 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da DAMIANO Roberto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 17.05.2021 che rigettava l'istanza di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; ì udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 11 14 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da DAMIANO Roberto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 17.05.2021 che rigettava l'istanza di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom facoltà di astenersi dal testimoniare inviolabilità del domicilio domicilio di una parte diritto di ottenere una decisione restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO ROBERTO nato a MILANO il 07/08/1973 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; ì udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 11 14 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da DAMIANO Roberto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 17.05.2021 che rigettava l'istanza di esecuzione della pena detentiva presso il domicilio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione DAMIANO Roberto con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore p P,resident