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Ordinanza — n. 38665/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38665/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAtagiCiaiso alle udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; f2A1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da VERDIANI Marcello avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 2.12.2020 con cui dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ex art. 123 D.L. n. 18/2020.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAtagiCiaiso alle udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; f2A1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da VERDIANI Marcello avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 2.12.2020 con cui dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ex art. 123 D.L. n. 18/2020.

Parole chiave

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domicilio di una parte revoca del permesso di dimora inviolabilità del domicilio domanda d'asilo di rom restituzione in pristino permesso di domicilio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAtagiCiaiso alle udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; f2A1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da VERDIANI Marcello avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 2.12.2020 con cui dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio, ex art. 123 D.L. n. 18/2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione VERDIANI Marcello con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside