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Ordinanza — n. 38664/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38664/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38664/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sia il provvedimento impugnato che la dichiarazione di ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comrna 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIDI SIMON nato il 27/06/1978 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n•n••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35bis O.P. in tema di liberazione anticipata proposto da CHIDI Simon avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 30.09.2021 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre dal 17 giugno 2020 al 17 dicembre 2020.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione restituzione in pristino ritiro della querela penale diritto di ottenere una decisione adempimento dei presupposti processuali domanda d'asilo di cittadino nigeriano
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIDI SIMON nato il 27/06/1978 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n•n••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35bis O.P. in tema di liberazione anticipata proposto da CHIDI Simon avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 30.09.2021 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre dal 17 giugno 2020 al 17 dicembre 2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CHIDI Simon con atto personale, sprovvisto di motivi.

1. Sia il provvedimento impugnato che la dichiarazione di ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comrna 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr si